Va fatta un distinzione tra rispondenza catastale e regolarità urbanistica in quanto il catasto non è probatorio ai fini dell’accertamento della conformità urbanistica di un immobile. Questo significa che se l’adeguamento catastale non è stato preceduto dalla redazione, a cura di un tecnico abilitato, di una pratica amministrativa – che si chiama CILA – presentata presso l’ufficio urbanistico del Comune in cui ricade l’immobile, l’immobile stesso non è regolare. Tuttavia, ciò non significa che l’immobile non possa essere regolarizzato e quindi venduto. Esiste, infatti, un altro strumento – che si chiama SCIA in sanatoria – previsto dalla legge, che consente di regolarizzare; previo pagamento di una sanzione; tutte le opere realizzate in assenza o in difformità di un titolo abilitativo; escluse quelle per le quali sarebbe stato necessario un permesso a costruire.