L’articolo 1590 del codice civile prevede che nelle locazioni, sia abitative che ad uso diverso, vale il principio per il quale l’inquilino – al termine del rapporto di locazione – deve restituire i locali nello stesso stato in cui li ha ricevuti, come da descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il normale deterioramento, dovuto all’invecchiamento del bene, o il consumo derivante dall’uso della cosa. In mancanza di descrizione si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
E il diritto di pretendere il ripristino dei luoghi riguarda anche l’eliminazione delle modifiche, come per esempio l’installazione di cartongessi interni, anche se il locatore le aveva a suo tempo autorizzate. In questo senso si è espresso il Tribunale di Milano, tredicesima sezione civile, nella sentenza 28 febbraio 2023 numero 1653.
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